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Fiscalità del Trust in Svizzera

Trattamento fiscale del trust in generale
Il trust non ha personalità giuridica. Un trust non può neppure essere considerato «una persona giuridica straniera» ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LIFD e art. 20 cpv. 2 LAI. Ne discende che il trust, nel diritto fiscale svizzero non può essere un soggetto fiscale. Pertanto, seguendo il parere della dottrina dominante, a differenza di quanto avviene in altri Stati (per esempio Italia e Gran Bretagna) nei casi in cui il patrimonio del trust non può essere imputato né al settlor, né ad un beneficiario si rinuncerà a considerare il trust medesimo come soggetto giuridico.

Tuttavia in data 12.1.2022 il Consiglio federale ha avviato un avamprogetto per discutere la presumibile introduzione del Trust nel codice obbligazionario svizzero che avrà scadenza il 30.4.2022. Per cui anche la fiscalità del Trust avrà un impatto rilevante di cui tratteremo in seguito alla successiva ufficiale introduzione.

Attualmente valgono le considerazioni seguenti.

Trattamento fiscale del trustee e del protector
Allineandosi alla dottrina dominante la Circolare prescrive che al trustee non vengono imposti, né il patrimonio a lui destinato, né i proventi da esso scaturititi. In base al principio dell’imposizione secondo la capacità economica non può essere imputato al trustee nessun elemento patrimoniale o di reddito verso i quali non vanta alcuna pretesa dal punto di vista economico.

Trattamento fiscale del settlor e dei beneficiari
Il patrimonio ed i redditi del trust (capitale, plusvalenze, redditi correnti) sono assegnati per l’imposizione al settlor o ai beneficiari (principio della trasparenza).  Il diritto fiscale svizzero ha recepito la teoria dell’incremento patrimoniale. Il momento determinante è quello della realizzazione del reddito, un reddito deve quindi essere considerato acquisito quando il contribuente ha ricevuto la prestazione od ha ottenuto un diritto certo a riceverla.

Fiscalità del Trust Revocabile
Nel caso di un revocable trust, il settlor si riserva appunto il diritto di revocare il trust e di ricondurre la rimanente sostanza nel suo patrimonio. Non ha quindi luogo una sottrazione definitiva del patrimonio dal settlor. Per un giudizio, in ottica fiscale, tendente a sapere se si tratti di un revocable o di un irrevocable trust, è necessario basarsi sugli aspetti concreti dell’atto. Fondamentalmente, occorre effettuare di volta in volta un esame del singolo caso. Nel caso della costituzione di un revocable trust, il settlor non cede definitivamente il proprio patrimonio al trust. La sostanza ed redditi che scaturiscono dal patrimonio del trust continuano così ad essere imposti presso il settlor al suo domicilio. Durante l’esistenza del revocable trust, il patrimonio del trust ed i redditi che esso frutta vengono imposti presso il settlor con le imposte sul reddito e sulla sostanza. Gli utili in capitale che vengono conseguiti con la sostanza del trust sono esenti, almeno fintanto che il settlor non venga qualificato quale commerciante professionale di titoli.

Conseguenze fiscali al momento della liquidazione del revocable trust
Il trust è un istituto durevole. Nondimeno il diritto inglese sul trust vieta l’esistenza di un trust senza una limitazione temporale dello stesso. Il rapporto del trust avrà così un fine e il suo patrimonio ritornerà nelle mani degli aventi diritto che ne potranno disporre liberamente. Esiste inoltre la possibilità dello scioglimento di un trust. Quando un revocable trust viene liquidato, occorre operare una differenza a seconda che il patrimonio del trust venga retrocesso al settlor oppure venga devoluto ai beneficiari.

Nel primo caso, dove i fondi del trust vengono «devoluti» nuovamente al settlor, ciò non ha conseguenze fiscali. Se il trust viene ora liquidato, questo non provoca differenze dal punto di vista fiscale.
Nel secondo caso siamo in presenza di una donazione del settlor ai beneficiari. Tale agire comporta le medesime conseguenze fiscali come le «distribuzioni» durante l’esistenza del trust.

Fiscalità Trust Irrevocabile
Nel caso di un trust irrevocabile il settlor procede ad una devoluzione irrevocabile del patrimonio del trust al trustee. In tal modo il trapasso patrimoniale risulta definitivo. Il settlor non ha alcuna possibilità di provocare lo scioglimento del trust, di farsi nominare come beneficiario o di determinare una retrocessione del patrimonio del trust a sé stesso. Il beneficiario ha così una posizione assimilabile a quella dell’usufruttuario.
Dato che la cessione patrimoniale ai beneficiari in seguito alla costituzione di un irrevocable fixed interest trust avviene senza controprestazione e gli stessi beneficiari ottengono una pretesa giuridica esigibile per via giudiziale, secondo quanto previsto nell’atto costitutivo del trust, l’operazione viene considerata una donazione. La determinazione dell’aliquota rientra nelle competenze cantonali.

Nell’ambito della liquidazione il patrimonio del trust viene trasferito al beneficiario. Poiché al momento della sua costituzione il patrimonio del trust già era stato colpito con l’imposta di donazione, tale patrimonio non soggiace ad un’ulteriore imposizione.

Rimborso dell’imposta preventiva
Siccome i trust non sono menzionati all’art. 4 cpv. 2 LIP, le loro distribuzioni ai beneficiari non possono essere assoggettate all’imposta preventiva. In assenza di personalità giuridica, il trust non può parimenti presentare a suo nome un’istanza di rimborso. Nelle relazioni internazionali sono comunque salve le normative e i riferimenti alle convenzioni di doppia imposizione. I principi testé enunciati risultano validi per ogni tipo di trust.


NOTA: approfondimenti necessari

Le presenti considerazioni sulla fiscalità del Trust in Svizzera sono di carattere generico e sono aggiornate all'anno 2021. E' necessaria un'analisi di ogni singolo caso per avere un quadro preciso della situazione personale e degli impatti fiscali che ne derivano.