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Fiscalità del Trust in Italia

L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della Legge 364/1989 in vigore dal 1° gennaio 1992. Di converso solo nel 2007 la normativa fiscale (legge finanziaria 2007) ha introdotto per la prima volta disposizioni in materia di trust e incluso tra i soggetti passivi IRES i trust residenti o non residenti.

Secondo la legislazione vigente vengono identificate due tipologie di trust:

Trust “opachi”: senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
Trust “trasparenti”: con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari.

In particolare: Nel caso di trust opachi residenti nel territorio dello Stato italiano (o in Stati esteri tranne l’ipotesi di Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui nel prosieguo), l’imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti del trust.
Infatti, i redditi prodotti dal trust opaco residente in Italia sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del trust; nessuna ulteriore tassazione in capo ai beneficiari percipienti.
Nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir (secondo le prime indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria nella bozza di Circolare ancora non pubblicata in maniera definitiva occorre fare riferimento solo all’aliquota di tassazione nominale inferiore al 50% di quella applicabile in Italia tenendo anche conto di eventuali regimi di tassazione speciali), le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente in Italia (in base al criterio di cassa). In tal caso, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponderebbe l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del trust.
Nel caso di trust trasparenti (vale a dire trust con “beneficiari individuati”), i redditi prodotti dal trust  sono imputati ai beneficiari stessi “in ogni caso” (cioè “indipendentemente” dall’effettiva percezione e secondo un criterio di competenza per trasparenza) e, conseguentemente, tali redditi sono tassati (nei confronti dei beneficiari individuati) come reddito di capitale (con applicazione delle aliquote Irpef qualora il beneficiario sia una persona fisica). Per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Si tenga conto che l’articolo45, comma 4-quater del Tuir dispone che con riferimento ai trust esteri e alle distribuzioni a beneficiari residenti in Italia, qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.

Disciplina ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, imposta successione e donazione e imposte ipotecarie e catastali)
Sino ad oggi l’approccio avuto dall’Amministrazione finanziaria è stato quello di richiedere l’applicazione dell’imposizione indiretta già alla fase di apporto in trust.

Nella bozza di Circolare dell'agenzia delle Entrate in discussione e non ancora pubblicata in maniera definitiva (2021), con riferimento agli atti che generalmente interessano la vita di un trust, viene precisato quanto segue:
• Atto istitutivo del trust: esprime la volontà di costituire il trust e se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa;
• Atto di dotazione dei beni in trust: atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust; se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa;
• Trasferimento dei beni ai beneficiari: gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;

Con riferimento ai Trust non residenti, l’Amministrazione finanziaria (nella bozza di circolare non ancora pubblicata in maniera definitiva), ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari (residenti in Italia) per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee. Nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

Obblighi di monitoraggio fiscale
L’Amministrazione finanziaria nella bozza di Circolare non ancora pubblicata in maniera definitiva considera titolari effettivi determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari di trust quando “individuati o facilmente individuabili”.

Ciò che rileva, secondo l’attuale disciplina, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano “individuati o facilmente individuabili” e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi: ad esempio nel caso di un trust opaco estero i beneficiari discendenti in linea retta del disponente, se residenti in Italia sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW. Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi del trust.

Viene infine confermata l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio in capo al disponente e, salvo la verifica di casi particolari, ai titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee e guardiano).


NOTA: approfondimenti necessari
Le presenti considerazioni sulla fiscalità del Trust in Italia sono di carattere generico e sono aggiornate all'anno 2021. E' necessaria un'analisi approfondita di ogni singolo caso per avere un quadro preciso della propria situazione personale e degli impatti fiscali che ne derivano.