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Consulenza fiscale
Febbraio 2021

Patto di Famiglia: strumento di
pianificazione del passaggio
generazionale.

Alessandro Mele - VECO Group
A cura di Alessandro Mele
Senior Corporate & Tax Manager
Veco Advisory SA

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29506 del 24 dicembre 2020 modifica il precedente orientamento espresso dalla stessa Corte circa il trattamento fiscale applicabile al “patto di famiglia” e conduce ad una più ragionevole ed armonica impostazione ed imposizione dello strumento stesso nel suo complesso.

Sinteticamente, il patto di famiglia, disciplinato dall’art. 768-bis del codice civile, consentirebbe di poter realizzare, mediante atto inter vivos, il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia e/o delle partecipazioni. A differenza delle disposizioni testamentarie, consentirebbe di poter evitare eventuali azioni di riduzione da parte dei soggetti legittimati (che vedrebbero di contro liquidarsi i loro diritti).

Pertanto, mediante il patto di famiglia l’imprenditore riuscirebbe quando ancora in vita a gestire e regolare il passaggio generazionale nei confronti di uno o più dei suoi discendenti; il ché avverrebbe con l’accordo espresso di tutti gli altri legittimari che verrebbero contestualmente indennizzati mediante conguaglio. Considerando l’imposizione indiretta italiana ed in particolare l’imposta sulle successioni e donazioni, mediante il patto di famiglia è possibile, a certe condizioni, conseguire il passaggio generazionale procedendo al trasferimento dell’azienda e/o delle partecipazioni nei confronti dei discendenti, in regime di completa esenzione da imposte di successione e donazione.

Con riferimento al trattamento tributario ai fini dell’imposta di donazione da riservare alle ipotesi di indennizzo di cui si diceva, la sentenza della Cassazione n. 29506/2020 ha ribaltato una precedente presa di posizione (sentenza
32823/2018).

In particolare:
• con la sentenza (32823/2018) la Corte di Cassazione aveva indicato che il conguaglio liquidato era soggetto ad imposta di donazione in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto intercorrente tra donatario (beneficiario del passaggio generazionale dell’azienda e/o partecipazione) e altri legittimari liquidati da quest’ultimo e non anche in base al rapporto tra donante e soggetti liquidati;
• di contro con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento riconducendo la vicenda ed in particolare la posizione del donatario, in una sorta di “donazione modale” l’assegnatario dell’azienda e/o delle partecipazioni riduce l’incremento patrimoniale ricevuto dal donante dell’importo liquidato ai legittimari). Corollario di tale impostazione è che ai fini dell’imposta di donazione, la liquidazione dei legittimari imposta ex lege all’assegnatario dell’azienda e/o delle partecipazioni è considerata come se fosse una donazione dal donante al legittimario. Si rendono pertanto applicabili aliquote e franchigie relative al rapporto di parentela che lega tali legittimari indennizzati all’imprenditore disponente il patto di famiglia.

Tale ultima impostazione rende sicuramente più interessante l’utilizzo del patto di famiglia: strumento che ben si
presta a possibili combinazioni con altri strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale (ad esempio trust,
holding, ecc.).